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Informazioni

1. Giochi d'azzardo online: particolarità della normativa

Le prescrizioni della Legge federale sui giochi in denaro e delle relative ordinanze si applicano in gran parte sia alle case da gioco tradizionali sia ai giochi d'azzardo online. Per questi ultimi, tuttavia, vigono diverse disposizioni particolari tra le quali, ad esempio, le seguenti sono rilevanti per prevenire il riciclaggio di denaro:

 

(A) Partecipazione ai giochi

Al gioco online può partecipare solo chi vive in Svizzera.

 

(B) Conto giocatore provvisorio

Il giocatore può aprire un conto provvisorio presso la casa da gioco senza che questa debba verificare il nome, la data di nascita e l'indirizzo forniti dal giocatore. Sul conto provvisorio il giocatore può effettuare versamenti fino a un massimo di CHF 1'000 complessivi con i quali puntare poste, ma per un periodo limitato di 30 giorni. Non può farsi versare le vincite al gioco.

 

(C) Conto giocatore definitivo

Chi intende giocare per oltre 30 giorni, effettuare versamenti superiori a CHF 1'000 o ritirare le vincite al gioco deve aprire un conto giocatore definitivo. In tal caso, la casa da gioco deve verificare le indicazioni fornite dal giocatore, i dati del suo conto e altre informazioni. Se ciò non fosse possibile, al giocatore non deve essere concesso di partecipare al gioco.

 

(D) Identificazione del giocatore

La casa da gioco deve identificare il giocatore in base alle prescrizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro e accertare l'avente diritto economico se i versamenti effettuati dal giocatore o i bonifici a suo favore superano l'importo complessivo di CHF 4'000 nell'arco di 24 ore. La casa da gioco ha diversi metodi a disposizione per l'identificazione, tra cui la cosiddetta video identificazione.

 

(E) Monitoraggio delle transazioni

Ogni centesimo conta: così come avviene per i conti bancari, la casa da gioco deve documentare ogni versamento e ogni prelevamento effettuati dal giocatore, a prescindere dall'importo.

 

2. Alcune novità della ORD-CFCG 2018

  • Per valore soglia si intende ora ogni «importo totale pari o superiore a X»
  • «Cliente» è sostituito da «giocatore»
  • Distinzione tra giochi da casinò «terrestri» e «in linea»
  • Obbligo di accertare lo statuto di persone politicamente esposte al momento dell'identificazione
  • Abbassati i valori soglia per il controllo della transazione, ma si afferma la distinzione tra giochi da tavolo e apparecchi per il gioco
  • Eliminato ogni riferimento all’esistenza dell’OAD e alla collaborazione con essa
  • I conti cliente non sono più menzionati (rimangono i depositi fiches e le cashless card)
  • Le modifiche delle direttive interne devono essere precedentemente sottoposte alla CFCG per approvazione
  • Controllo della transazione e documentazione in particolare:
     
    • Registrazione delle transazioni da parte della casa da gioco:
    • Art. 2 cpv. 2 ORD-CFCG:
      La transazione che ha fatto scattare l'identificazione è registrata sotto il nome del giocatore
    • Art. 10 cpv. 2 ORD-CFCG:
      Registra sotto il nome del giocatore i pagamenti ottenuti ai giochi in denaro automatici che, in una o più transazioni effettuate la medesima giornata di gioco, raggiungono o superano 15'000 franchi
    • Art. 10 Abs. 3 und 4 GwV-ESBK:
      Registra sotto il nome del giocatore tutte le transazioni effettuate a nome del giocatore con «un supporto elettronico per crediti di gioco che viene usato per più di una giornata di gioco e che alla fine di una giornata di gioco presenta un credito superiore a 4'000 franchi
       
    • Documentazione (art. 21 cpv. 3 e 5 ORD-CFCG)
    • La documentazione permette alle competenti autorità di ricostruire le transazioni che devono essere registrate e le decisioni prese dalla casa da gioco
    • La casa da gioco conserva questa documentazione in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in qualsiasi momento alle competenti autorità, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della relazione d'affari
    • La casa da gioco distrugge i dati relativi a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD (obbligo di comunicazione) o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP (diritto di comunicazione), cinque anni dopo la comunicazione all'autorità competente

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